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Franco Pugliese


    STATUTO SOCIALE

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    STATUTO SOCIALE Empty STATUTO SOCIALE

    Messaggio  Admin Mar Feb 02, 2010 1:14 pm

    STATUTO SOCIALE


    Art.1 Costituzione - denominazione - sede – carattere
    E’ costituita un’Associazione sportiva a carattere sportivo dilettantistico , ai sensi dell’ art. 36, 37, 38, del Codice Civile e della legge 383 / 2000 - 289 / 2002 un’Associazione di promozione sociale , culturale e di formazione extrascolastica senza fine di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA & DI PROMOZIONE SOCIALE ”
    (in sigla A.S.D. ; A. P. S. ) :
    “ “
    con sede legale in _________________________ alla via ____________________
    L’Associazione è costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C..
    L’Associazione è affiliata alla M. I : F 4X4 : ( Movimento in Fuoristrada ) e
    all’ A. C. S. I : ( Associazione Centri Sportivi Italiani ) Ente di Promozione Sportiva e/o Sociale, accettandone i relativi Statuti e Regolamenti interni ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.
    Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale nonché delle Discipline Associate, delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui aderisca l’Associazione e contenute nella sezione relativa all’organizzazione e alla gestione delle Associazioni affiliate.
    L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate, delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa aderisce dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
    L’Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.
    Art.2 Oggetto
    L’Associazione è centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità nazionale. Gestisce e promuove attività sportive. In particolare l’Associazione ha per oggetto:
    - la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva (sia a livello amatoriale che agonistico), con particolare riguardo alle discipline
    Sportivo Dilettantistiche in ogni forma e manifestazione. L’associazione si propone:
    a) di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle
    discipline legate all’attività fuoristradistica nel rispetto della natura e
    dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo libero;
    b) di organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche culturali e sociali in via
    diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
    c) di studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica del fuoristrada;
    e) di realizzare e/o gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a campi prova, piste e strutture sportive di vario genere;
    f) lo studio di tutti i problemi della categoria, o di interesse generale per la pratica del fuoristrada;
    g) indire corsi di avviamento al fuoristrada, corsi di formazione e di qualificazione per operatori del settore, per l’istruzione e la formazione all’uso dei veicoli fuoristrada, con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste dalle normative vigenti;
    h) l’incentivazione e la promozione del volontariato assistenziale e di Protezione civile;
    l) la promozione e lo scambio di rapporti con sodalizi di altri paesi;
    m) la promozione della ricerca e della conservazione di veicoli storici adatti alla marcia fuoristrada.

    - l’organizzazione e, se del caso la rappresentazione, di manifestazioni sportive, sia in luoghi aperti al pubblico che privati, comprese scuole ed enti, sia all’aperto che al coperto;
    - l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive;
    - la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
    - l’attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, intrattenimento musicale, e l’adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
    - l’organizzazione e la promozione di convegni, congressi e meetings, viaggi, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento nel campo sportivo e di promozione sociale ;
    - lo svolgimento di attività didattica nel campo sportivo;
    - l’editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività istituzionale;
    - lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
    - l’esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell’Associazione;
    - l’esercizio in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
    - realizzare attività di promozione sociale ;
    - organizzare corsi formativi extrascolastici ;
    - organizzare feste sociali e simili ;
    - lo svolgimento di attività didattica , dove potrà realizzare materiale editoriale , audiovisivo, artistico e grafico ;
    - lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l’ attività di promozione sociale ;
    - l’ attività potrà essere svolta in collaborazione o a favore di altre associazioni , enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati ;.
    - quant’altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui aderisce l’Associazione.
    Art.3 Durata
    L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.
    Art.4 Soci
    Ammessi a divenire Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi, interessate all’attività svolta dalla stessa. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio Direttivo.
    Le quote di ammissione ed associativa sono intrasmissibili. E’ fatta salva la possibilità del suo trasferimento mortis causa qualora gli eredi abbiano i requisiti per far parte dell’Associazione e ne accettino le regole di funzionamento; non è rivalutabile.
    I Soci si distinguono in:
    - Soci FONDATORI;
    - Soci ORDINARI.
    Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o coloro che per particolare benemerenza vengono trasferiti dalla categoria dei Soci ordinari per delibera del Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due Consiglieri;
    sono Soci Ordinari coloro che abbiano richiesto di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà parentale.
    Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari maggiori di età hanno diritto di voto in
    Assemblea, anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
    E’ esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
    Art.5 Domanda di ammissione
    La domanda di ammissione da parte di un aspirante socio, nella quale ne devono essere indicate le generalità complete, il codice fiscale, nonchè l’accettazione integrale ed incondizionata dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell’Associazione, nonchè di quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l’Associazione stessa è affiliata, dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà inappellabilmente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa.
    Gli aspiranti soci mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione accettano le forme assicurative adottate dall’Associazione (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive e/o di promozione sociale , alle quali i soci aderiscono spontaneamente
    Art.6 Obblighi dei Soci
    I Soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell’Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa è affiliata, nonchè dalle delibere regolarmente prese dall’Associazione.
    Art.7 Diritti dei Soci
    Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi e di promozione sociale , dell’Associazione medesima.
    Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all’art.19.
    Nessun tipo di remunerazione è dovuta ai Soci per l’eventuale opera prestata a favore dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare l’erogazione di compensi esclusivamente a favore di quei Soci che effettuino prestazioni di natura strettamente professionale e tecnica nei confronti dell’Associazione stessa.
    L’entità del compenso verrà decisa dal Consiglio Direttivo in accordo con il Socio professionista o tecnico.
    Art.8 Perdita della qualifica di Socio
    La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione e comunque qualora il Socio arrechi danni morali o materiali all’Associazione.
    Il recesso si verifica per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata semplice e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la morosità, dovuta al mancato pagamento delle quote associative, è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento interno e viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’esclusione si configura nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l’Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere.
    L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea dei Soci e comunicata all’interessato.
    Art.9 Clausola compromissoria
    I Soci, aderendo all’Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l’Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato.
    Art.10 Organi associativi
    Organi dell’Associazione sono:
    - l’Assemblea dei Soci, Organo sovrano;
    - il Consiglio Direttivo;
    - il Presidente.
    Art.11 Le Assemblee dei Soci
    L’Assemblea dei Soci ordinaria è indetta in prima e seconda convocazione mediante lettera raccomandata semplice inviata almeno quindici giorni prima della riunione, o con avviso di convocazione affisso nella sede sociale ed eventuale contestuale invio dello stesso ai Soci a mezzo lettera semplice sempre almeno quindici giorni prima della stessa. L’Assemblea dei Soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno venti giorni prima della riunione stessa. La lettera raccomandata così come l’avviso di convocazione devono riportare il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. Quella straordinaria può essere richiesta da un quarto degli Associati, dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell’Associazione indicando l’Ordine del Giorno proposto.
    Art.12 Riunione delle Assemblee dei Soci
    L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare:
    - sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione;
    - sul Rendiconto economico - finanziario dell’anno precedente ed eventualmente su quello preventivo dell’anno successivo.
    L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario .
    Art.13 Diritto di voto nelle Assemblee
    Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall’art.2532 C.C.. Possono intervenire nell’Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote associative e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
    Un Socio con diritto di voto anche se membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto, salvo che per l’approvazione di bilanci e rendiconti e che per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. In queste ultime due circostanze infatti è esclusa per qualsiasi Socio la possibilità di rappresentarne un altro.
    Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
    Art.14 Presidente delle Assemblee
    L’Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice – Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
    L’Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori.
    Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
    Art.15 Assemblee ordinarie e straordinarie in 1° e 2° convocazione
    Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto.
    Le Assemblee straordinarie s’intendono validamente costituite in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
    Trascorse ventiquattr’ore da quella fissata per la prima convocazione, tanto l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria s’intenderanno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal Presidente dell’Assemblea.
    Art.16 Segretario della Assemblea
    Di ogni riunione il Segretario dell’Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell’Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.
    Art.17 Poteri della Assemblea Ordinaria
    L’Assemblea in sede ordinaria delibera:
    - sulla relazione annuale del Presidente circa l’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente;
    - sull’approvazione dei Rendiconti economico - finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
    - sulla approvazione delle quote di ammissione dei nuovi Soci e su quelle associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo;
    - sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;
    - sui criteri ai quali l’Associazione dovrà ispirare in avvenire la propria attività relativamente ai problemi di carattere generale che interessano l’Associazione stessa;
    - sull’approvazione degli eventuali Bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito;
    - sulle modalità, per l’elezione del Presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni;
    - sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;
    - su qualsiasi altro argomento posto all’Ordine del Giorno.
    Art.18 Poteri della Assemblea Straordinaria
    L’Assemblea in sede straordinaria delibera:
    - sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
    - sullo scioglimento dell’Associazione.
    Le proposte di variazioni dello Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell’Associazione dovrà ottenere il parere favorevole della maggioranza dei Soci fondatori, ove esistenti almeno in numero di 3 (tre) elementi. Non possono essere modificati gli scopi dell’Associazione.
    Le delibere relative a modifiche statutarie potranno essere redatte in forma libera, anche non seguendo necessariamente l’eventuale forma solenne del presente Statuto.
    Art.19 Il Consiglio Direttivo
    Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Vice – Presidente e il Segretario. Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci.
    La composizione del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la tipologia delle cariche interne, potrà essere adeguata senza particolari formalità alle esigenze imposte dagli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale o ancora delle Discipline Associate o delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui aderisca l’Associazione o da quelle dettate da necessità operative della Associazione stessa.
    Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci. Vige il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi dell’Associazione.
    I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito.
    Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni , che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di Federazioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva o di Discipline Associate a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
    Viene fatto espresso divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.
    La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell’espletamento delle proprie funzioni.
    La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo
    stesso; l’interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il
    voto favorevole della metà più uno dei presenti.
    Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all’attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata.
    Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell’ultima Assemblea elettiva.
    Nell’eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest’ultimo s’intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni.
    Art.20 Poteri del Consiglio Direttivo
    Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
    - attua le decisioni dell’Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l’Associazione;
    - redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;
    - approva il programma tecnico sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti; nomina i direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In quest’ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo;
    - delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
    - adotta provvedimenti disciplinari;
    - determina annualmente l’entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all’esame e alla delibera assembleare;
    - stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
    - provvede, previa ratifica dell’Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell’ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
    - costituisce eventuali Commissioni tecniche;
    - redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi e gli eventuali Bilanci preventivi;
    - fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
    - delibera sul trasferimento alla categoria dei Soci fondatori di Soci ordinari benemeriti.
    Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.
    Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.
    Art.21 Riunioni del Consiglio Direttivo
    Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all’O.d.G. e da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei Soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l’attività sportiva, nonchè con la gestione amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito per Statuto.
    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei
    componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice - Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l’adunanza.
    Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell’Assemblea dei Soci della questione sportiva dell’Associazione.
    Art.22 Il Presidente
    Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell’Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili.
    In quest’ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.
    Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l’esclusiva gestione ordinaria dell’Associazione fino all’Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all’elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.
    Art.23 Il Vice Presidente
    E’ l’immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni.
    A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.
    Art.24 Il Segretario
    Il Segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell’albo dei Soci.
    Art.25 Patrimonio dell’Associazione
    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
    - dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
    - dalle immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
    - dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
    - da disponibilità liquide.
    I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci,dai contributi degli Enti pubblici e privati, da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi.
    La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.
    Le entrate istituzionali nonché qualsiasi provento derivante dalle attività associative non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette.
    Art.26 Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario
    Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno solare.
    Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
    Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell’Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione.
    Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell’Associazione nei sette giorni successivi all’approvazione.
    L’utile eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale; è fatto quindi espresso divieto di distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, nonchè di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    Art.27 Controversie – Collegio Arbitrale
    Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo da primi due, ed avente quest’ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l’Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell’art.810 e segg. del cpc e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall’art.825 del cpc.
    Art.28 Scioglimento e liquidazione
    Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Il Patrimonio disponibile al momento dello scioglimento dovrà essere devoluto a fini sportivi.
    Art.29 Norme applicabili
    Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate cui aderisca l’Associazione, oltre che comunque dal Codice Civile art . 36 .


    Art.30 Norma Transitoria

    I Soci Fondatori delegano il Presidente della “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA & DI PROMOZIONE SOCIALE :
    ” _______________________________________ ”
    ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche che siano richieste dal C.O.N.I., dagli E.P.S., dalle F.S.N., dalle Discipline Associate o da qualsivoglia Associazione a carattere regionale, nazionale o internazionale cui la stessa è affiliata o dalle quali è riconosciuta, per renderlo conforme a quanto dai medesimi richiesto, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.









    Il Presidente Il Segretario
    _________________ _______________

      La data/ora di oggi è Ven Mag 10, 2024 4:11 am